1. I consiglieri si costituiscono in gruppi. 2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene secondo le modalità disciplinate nel regolamento del Consiglio comunale. 3. A ciascun gruppo è assicurata, per l'assolvimento delle proprie funzioni, la disponibilità di locali, personale e servizi, nonché di risorse economiche a carico del bilancio, con riferimento alle esigenze comuni ad ogni gruppo e alla consistenza numerica dei gruppi stessi. L'ammontare di tali risorse è stabilito annualmente dal Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio preventivo. 4. Le modalità di gestione e di rendicontazione del fondo di cui al comma precedente sono assicurate, secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, da disposizioni regolamentari. 5. I Gruppi consiliari possono nominare propri esperti per questioni complesse, i quali hanno diritto d'intervento se chiamati a partecipare ai lavori delle Commissioni consiliari. Il regolamento definisce le modalità di dettaglio per la partecipazione degli esperti ai lavori delle Commissioni consiliari. |