1. Il Comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertą personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunitą di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertą personale o limitate nella libertą di movimento. 2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio del Comune di Bologna, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi. 3. Le azioni poste in essere per le finalitą di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertą personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attivitą formative, culturali e sportive. 4. L'elezione, il funzionamento del Garante ed i profili procedurali riferiti all'attivitą da esso esercitata sono disciplinati da apposito regolamento. |