1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica. 2. Sull'indizione dell'istruttoria decide il Consiglio comunale quando è su proposta della Giunta, di due capigruppo del Consiglio, di un Consiglio di Quartiere. L'istruttoria deve essere indetta altresì quando ne facciano richiesta almeno duemila persone salvo motivato diniego approvato a maggioranza dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati. 2 bis. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore composto da non meno di venti cittadini rientranti nelle classificazioni definite all'art. 3. 2 ter. I cittadini di cui al precedente comma 2-bis devono provvedere alla raccolta delle firme entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di istruttoria alla Segreteria Generale. 2 quater. L'istruttoria deve essere indetta entro sessanta giorni dal deposito presso la Segreteria Generale delle duemila firme richieste. 3. L'istruttoria si svolge nella forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, per il tramite di un esperto, oltre alla Giunta e ai gruppi consiliari, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie. 4. Il regolamento disciplina le modalità di raccolta delle firme per la richiesta, le forme di pubblicità, le modalità di svolgimento dell'istruttoria, che deve essere conclusa entro tempi certi. 5. Sono fatte salve le forme di partecipazione ai procedimenti di amministrazione giuridica generale previste dalla legislazione vigente. |