1. I cittadini hanno accesso alla consultazione degli atti e dei documenti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici, secondo quanto previsto dalla legge. 2. Il regolamento: a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia dei documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione; b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e utilizzando il criterio che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli; c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un apposito ufficio; d) disciplina il diritto di accesso alle informazioni contenute in banche dati, nel rispetto dei principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni. Per le banche dati costituite da documenti o schede di carta formate anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del Comune e dai soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati, fatta salva per la amministrazione la facoltà di non esibire quei documenti o di sopprimere quei particolari che comportino una violazione dei diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese. |