Comuni Italiani Art. 1 - Il Comune. Statuto Comunale di Bologna (Provincia di Bologna - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini bolognesi

Statuto Comune di Bologna

Titolo I - Principi
Art. 1 - Il Comune
1. Il Comune di Bologna, ente autonomo entro l'unità della Repubblica, secondo i principi della legge e del presente statuto, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio del comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

2. Il Comune di Bologna concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie. Concorre, altresì, al processo di conferimento agli enti locali di funzioni e compiti nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui l'attribuzione delle responsabilità pubbliche compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini, anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità.

3. Il Comune di Bologna valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali, promuovendo la conoscenza e l'attuazione della Carta Europea dell'autonomia locale, sostenendo altresì il processo di trasformazione dei poteri locali, secondo il principio di autogoverno locale, nonché promuove ogni iniziativa di coordinamento delle attività e delle politiche di area vasta e di accesso ai servizi in ambito metropolitano.

3 bis. Abrogato.

4. La sede del Comune è in Bologna a Palazzo d'Accursio.

5. L'emblema del Comune è costituito da uno scudo sorretto da una testa di leone e composto da quattro quarti, di cui il primo e il quarto hanno come emblema una croce rossa, il secondo e il terzo il motto "libertas", come più analiticamente specificato dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 novembre 1937.

6. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone, riconosciuto secondo quanto previsto dalla vigente normativa. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

7. Il gonfalone può essere trasportato all'esterno della Residenza Municipale per iniziative pubbliche solo con accompagnamento da parte di adeguata rappresentanza ufficiale.

 
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