Comuni Italiani Articolo 97 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo VI - Finanza e Contabilità
Articolo 97 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei revisori adempie alle funzioni previste dalla legge, collabora alle funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio comunale con le modalità stabilite dal Regolamento comunale di contabilità, vigila sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta, redigendo apposita relazione, la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa.

2. Le/i revisori dei conti hanno diritto di accesso agli atti ed ai documenti del Comune.

3. Il Collegio dei revisori è eletto nei modi, per la durata e coi criteri previsti dalla legge

4. La scelta delle candidate e dei candidati è fatta tra le iscritte e gli iscritti nel ruolo e negli albi, previsti dalla legge, che risultino risiedere o esercitare la professione nella provincia di Reggio Emilia.

5. Il regolamento comunale di contabilità specifica:
- il periodo massimo d'impossibilità a svolgere l'incarico, che determina la cessazione dello stesso;
- il numero complessivo di incarichi assumibile da ciascun revisore;

6. regolamento del Consiglio comunale disciplina la partecipazione delle/dei revisori alle sedute del Consiglio comunale.

 
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