Comuni Italiani Articolo 95 - Conto Consuntivo. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo VI - Finanza e Contabilità
Articolo 95 - Conto Consuntivo
1. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e quello del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è messo a disposizione delle Consigliere e dei Consiglieri comunali nei termini stabiliti dalla legge e dal Regolamento di contabilità ed è deliberato nei termini previsti dalla legge.

3. Il Consiglio, valutata la relazione della Giunta nonché la relazione dei Revisori dei conti, formula indirizzi di comportamento idonei a garantire il conseguimento di una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione, esprime indicazioni e comportamenti da osservare da parte della Giunta e degli uffici.

 
Altri Articoli:
Articolo 96 - Contratti
Articolo 94 - Contributi, Sovvenzioni
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