1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità. 2. La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, alle/ai Dirigenti. Copia del piano esecutivo di gestione viene immediatamente inviato alle/ai Capigruppo consiliari. 3. Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano esecutivo di gestione, le/i Dirigenti adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione. 4. Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali. 5. Lo stato d'attuazione dei progetti e dei programmi, nonché lo stato d'attuazione degli obiettivi sono comunicati dalla Giunta al Consiglio comunale attraverso la relazione semestrale. |