Comuni Italiani Articolo 92 - Gestione del Bilancio. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo VI - Finanza e Contabilità
Articolo 92 - Gestione del Bilancio
1. Il bilancio di previsione è approvato dal Consiglio comunale, nei tempi e con le modalità previste dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

2. La Giunta comunale, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, approva, nei termini fissati dalla legge, il piano esecutivo di gestione, determinando i progetti, i programmi e gli obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, alle/ai Dirigenti. Copia del piano esecutivo di gestione viene immediatamente inviato alle/ai Capigruppo consiliari.

3. Sulla base dei progetti, dei programmi e degli obiettivi assegnati, contenuti nel piano esecutivo di gestione, le/i Dirigenti adottano gli atti di gestione conseguenti, finalizzati alla loro realizzazione.

4. Gli atti di gestione assumono la forma di determinazioni dirigenziali.

5. Lo stato d'attuazione dei progetti e dei programmi, nonché lo stato d'attuazione degli obiettivi sono comunicati dalla Giunta al Consiglio comunale attraverso la relazione semestrale.

 
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