1. La/il Difensore civico è sottratto ad ogni forma di dipendenza gerarchica o funzionale da parte degli organi del Comune. 2. Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadine e/o cittadini singole/i o associate/i, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni della Amministrazione e delle aziende speciali. 3. La/il Difensore civico: a) può chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti; b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede agli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni senza che possa essergli opposto il segreto; c) può inviare raccomandazioni agli organi e agli uffici comunali; d) può sollecitare il riesame di atti o provvedimenti dell'Amministrazione di cui segnali irregolarità o vizi di legittimità; e) ha potere di stimolo dell'azione disciplinare. 4. La motivazione del provvedimento amministrativo dà specificamente conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi della/del Difensore civico. 5. L'omissione, il rifiuto e il ritardo di un atto a seguito di sollecito scritto della/del Difensore civico saranno, in assenza di giustificato motivo, oggetto di valutazione disciplinare a carico del responsabile dell'ufficio. 6. Prima di assumere le funzioni la/il Difensore civico presta giuramento nelle mani del Sindaco di bene e fedelmente adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto della legge. |