Comuni Italiani Articolo 75 - Ufficio del Difensore Civico. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo V - Istituti di Partecipazione e di Decentramento
Capo IV - Il Difensore Civico
Articolo 75 - Ufficio del Difensore Civico
1. E' istituito l'ufficio del Difensore civico comunale.

2. Il Comune, anche attraverso l'Ufficio del Difensore civico, garantisce il diritto di ogni persona al riconoscimento dei danni ingiustamente cagionati dall'Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni.

3. La/il Difensore civico svolge ruolo di garante della imparzialitą e del buon andamento dell'amministrazione del Comune a tutela dei diritti e degli interessi legittimi delle cittadine e dei cittadini.

 
Altri Articoli:
Articolo 76 - Elezione e Cessazione dalla Carica del Difensore Civico
Articolo 74 - Azione Popolare
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