Comuni Italiani Articolo 73 - Diritti di Informazione e di Accesso. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo V - Istituti di Partecipazione e di Decentramento
Capo III - Azione Popolare e Diritti di Accesso e d'Informazione
Articolo 73 - Diritti di Informazione e di Accesso
1. Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della DEMOCRAZIA.

2. Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali.

3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche.

4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, compresi quelli delle aziende speciali, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge.

5. I soggetti previsti all'articolo 59 hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo.

6. Agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune.

7. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previa ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi.

8. Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge.

9. Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi detta le norme per l'esercizio dei diritti di cui al secondo e al terzo comma, prevede altresì la costituzione e il funzionamento di un ufficio informazione.

 
Altri Articoli:
Articolo 74 - Azione Popolare
Articolo 72 - Regolamento degli Istituti di Partecipazione
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