1. Il Comune tutela il più ampio pluralismo dei mezzi d'informazione, come presupposto dell'esercizio della DEMOCRAZIA. 2. Il Comune garantisce la trasparenza dell'esercizio d'ogni forma dell'amministrazione pubblica e l'accesso di ogni cittadina e cittadino a conoscenze e servizi fondamentali. 3. Il Comune riconosce e garantisce nel suo territorio il diritto ad essere informati sulle condizioni e sulla qualità dell'ambiente, sui rischi sanitari e sui rischi derivanti dall'esercizio delle attività produttive o dall'esecuzione di opere pubbliche. 4. Tutti gli atti dell'Amministrazione, compresi quelli delle aziende speciali, sono pubblici ad eccezione di quelli riservati, per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa nei casi previsti dalla legge. 5. I soggetti previsti all'articolo 59 hanno diritto di accesso agli atti amministrativi nonché di informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande e progetti, e altresì, in generale, alle informazioni in possesso dell'Amministrazione. Hanno inoltre diritto al rilascio di copie degli atti contro pagamento del solo costo. 6. Agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni è assicurato l'accesso alle strutture e ai servizi del Comune. 7. L'informazione dei cittadini deve essere chiara, esatta, completa e tempestiva previa ricorso, ove occorra, ad adeguati mezzi di diffusione, fermi gli strumenti di pubblicità previsti dalla legge e dal Regolamento di accesso agli atti amministrativi. 8. Le modalità, i limiti e il differimento dell'accesso agli atti ed ai documenti sono determinati dalla legge. 9. Il Regolamento di accesso agli atti amministrativi detta le norme per l'esercizio dei diritti di cui al secondo e al terzo comma, prevede altresì la costituzione e il funzionamento di un ufficio informazione. |