1. La titolarità dei diritti di partecipazione previsti dal presente capo è individuale oppure in forma associata. 2. La titolarità individuale dei diritti di partecipazione spetta alle cittadine e ai cittadini, alle straniere ed agli stranieri, ed alle/agli apolidi residenti nel Comune nonchè ai non residenti che nel Comune esercitino la propria attività prevalente di lavoro e di studio. 3. Nell'ambito dei principi fissati dalla legge il Comune valorizza e favorisce le libere forme associative e promuove, in coordinamento con le Circoscrizioni, la costituzione di organismi di partecipazione senza scopo di lucro, che perseguono interessi collettivi, finalità sociali, culturali, sportive e ambientali, riconoscendoli quali interlocutori nelle scelte programmatiche e nella loro concreta attuazione. 4. Favorisce in particolare, secondo le modalità fissate dal regolamento, la costituzione di consulte quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi, da sentire in vista dell'adozione di provvedimenti di rilevante rilievo sociale, economico ed ambientale. 5. Il Regolamento di Partecipazione popolare disciplina l'Istituzione di un elenco dove vengono iscritti senza formalità le associazioni e gli organismi previsti al primo comma e determina, altresì, i requisiti per l'iscrizione. 6. Alle associazioni, ai Comitati e agli organismi iscritti compete, tenuto conto della rappresentatività e secondo le modalità fissate dal Regolamento di Partecipazione popolare : a) diritto di informazione sulle materie di competenza, con snellimento delle procedure di conoscenza ed estrazione di copie degli atti; b) possibilità di consultazione sulle medesime materie attraverso convocazione di assemblee, invio di questionari, partecipazione a sedute delle Commissioni consiliari; c) accesso ai contributi economici del Comune secondo le modalità fissate dal Regolamento di accesso ai contributi economici; d) possibilità di concessione in uso di locali e terreni del Comune, previa apposita convenzione; e) motivazione, da parte dell'Amministrazione, del diniego di valutazione dei suggerimenti formulati all'esito delle consultazioni. |