Comuni Italiani Articolo 44 - Composizione, Requisiti, Nomina, Durata in Carica degli Organi dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo III - I Servizi
Capo I - Servizi Pubblici Locali
Articolo 44 - Composizione, Requisiti, Nomina, Durata in Carica degli Organi dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda e dell'Istituzione è composto dalla/dal Presidente e da un numero pari di membri fissato dallo statuto dell'azienda speciale o dal regolamento dell'Istituzione.

2. Può essere amministratore chi sia in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere del Comune ed abbia esperienza e qualificazione professionale ed amministrativa, nell'ambito dell'attività operativa dell'azienda o dell'Istituzione.

3. Il Sindaco nomina, ai sensi del comma 4 dell'art. 34 del presente statuto, il presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione entro 45 giorni dal suo insediamento; nello stesso modo provvede alla sostituzione degli amministratori cessati dalla carica per i motivi previsti dalle lett. a), b), c) del nuovo successivo art. 45 nel rispetto dei termini prescritti dalla legge. Gli amministratori nominati in sostituzione di quelli cessati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio di amministrazione prevista dal comma quinto.

4. Il regolamento del Consiglio comunale prevede le modalità di informazione al pubblico sulle caratteristiche dell'incarico e sulla qualificazione professionale richiesta, le forme ed i tempi di presentazione di eventuali candidature ed i criteri di verifica dei requisiti.

5. La/il Presidente e il Consiglio d'amministrazione vengono nominati per un periodo corrispondente al mandato del Consiglio comunale, restano in carica sino alla nomina dei successori con le limitazioni di potere prescritte dalla legge che disciplina la proroga degli organi amministrativi e comunque non oltre i termini fissati dalla stessa, sono rieleggibili una sola volta e sono tenuti alle dichiarazioni di cui all'articolo 25, comma quarto.

6. La/il direttore è titolare della responsabilità gestionale.

7. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico della/del direttore dell'Azienda speciale sono regolati dallo statuto previsto dall'articolo 40.

8. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico della/del direttore dell'Istituzione sono disciplinati dal regolamento previsto dall'articolo 41, secondo comma.

 
Altri Articoli:
Articolo 45 - Cessazione dalla Carica degli Amministratori dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione
Articolo 43 - Organi dell'Azienda Speciale e dell'Istituzione
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