Comuni Italiani Articolo 24 - Commissioni di Controllo e di Garanzia. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo II - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 24 - Commissioni di Controllo e di Garanzia
1. Il Consiglio comunale può istituire, con apposita deliberazione, approvata a maggioranza delle Consigliere e dei Consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari, aventi finalità di controllo e di garanzia, specificandone le finalità e le funzioni.

2. La composizione e le modalità di funzionamento delle Commissioni di Controllo e Garanzia sono stabilite dal Regolamento del Consiglio comunale.

3. La Presidenza delle Commissioni di Controllo e Garanzia è attribuita alle Consigliere e ai Consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi d'opposizione.

 
Altri Articoli:
Articolo 25 - Prerogative dei Consiglieri
Articolo 23 - Commissioni di Indagine
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