Comuni Italiani Articolo 104 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Reggio Emilia (Provincia di Reggio Emilia - Emilia-Romagna). La carta fondamentale dei cittadini reggiani

Statuto Comune di Reggio Emilia

Titolo IX - Disposizioni in Materia Elettorale
Articolo 104 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. All'atto del deposito delle liste delle candidate e dei candidati al Consiglio comunale e delle candidature alla carica di Sindaco deve presentarsi un bilancio preventivo di spesa cui le liste e le candidate e i candidati intendono vincolarsi.

2. Il bilancio preventivo di cui al comma precedente deve essere pubblicato attraverso affissione all'Albo Pretorio del Comune.

3. Le candidate e i candidati e le liste devono presentare un rendiconto delle spese sostenute.

4. Il rendiconto di cui al comma precedente deve essere pubblicato all'Albo Pretorio entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale.

5. La precisazione di ulteriori termini di scadenza, in relazione agli adempimenti prescritti dalla legge, viene rinviata alla fonte regolamentare come la definizione della restante disciplina affidata, di competenza della medesima fonte normativa.

 
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