1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, sostanzia l'autonomia organizzativa e funzionale dell'Ente finalizzata al raggiungimento degli obiettivi dell'Amministrazione e degli scopi istituzionali del Comune. 2. L'ordinamento è caratterizzato da principi di funzionalità, pubblicità e trasparenza della gestione, ed attua i principi di professionalità e responsabilità dell'apparato, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti al Comune. 3. La struttura si articola in ambiti organizzativi flessibili, non solo per ambiti strutturati ma anche per progetti, per assicurare all'azione amministrativa efficienza, efficacia, economicità e legalità. 4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta comunale sulla base dei principi del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale. |