1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di sola autonomia gestionale. 2. Le Istituzioni svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale. 3. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267. Per la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, si applicano le norme previste dal presente Statuto per la revoca degli Assessori comunali in quanto compatibili. 4. Il Presidente è nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio comunale. 5. La nomina, la revoca, lo stato giuridico ed economico del Direttore dell'Istituzione, sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 75, comma 1, lett. c). 6. Lo stato giuridico, il trattamento economico, la disciplina della costituzione e della cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituzione sono quelli dei dipendenti del Comune. |