1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, definendone previamente le finalità e dotandole del necessario capitale iniziale. 2. Le aziende speciali svolgono la propria attività in attuazione degli indirizzi di politica dei servizi stabiliti dal Consiglio comunale. 3. Organi dell'Azienda sono: a) il Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 42 del T.U. 18.8.2000, n. 267; b) il Presidente, nominato dal Sindaco, sulla base degli indirizzi come sopra fissati dal Consiglio comunale; c) il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale compete la responsabilità gestionale. 5. Spetta al Comune approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali. 6. Sono sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale: a) il piano programma; b) il bilancio pluriennale e il bilancio preventivo annuale, nonché la relativa relazione previsionale; c) il conto consuntivo. 7. I bilanci preventivi e consuntivi debbono essere corredati da relazioni tecniche del Consiglio di Amministrazione. 8. Il Consiglio comunale, fermo restando il prevalente ambito comunale per la gestione dei servizi, può autorizzare le aziende ad estendere le attività al territorio di altri Comuni previa sottoscrizione di convenzione fra i due enti locali. Il Consiglio può altresì autorizzare le aziende a fornire servizi a privati o ad enti in regime di libero mercato. 9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle aziende debbono essere scelti, uno tra gli iscritti nell'albo dei Dottori Commercialisti, uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri e uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei Conti. |