1. Il Difensore Civico può chiedere, senza il limite del segreto d'ufficio, l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento e ogni informazione utile sulle questioni trattate.2. Può convocare il responsabile dell'ufficio competente e chiedere di procedere congiuntamente all'esame della questione nel termine di cinque giorni. 3. Qualsiasi richiesta o sollecitazione del Difensore Civico a seguito di esposto o atto analogo presentato dal cittadino interessato anche se non accolta impone l'obbligo della risposta motivata da parte dei responsabili dei servizi ed uffici, entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento. 4. Il responsabile del servizio o dell'ufficio competente che omette la risposta o la rende in modo palesemente insufficiente e/o contraddittoria, è sollecitato dal Difensore Civico per iscritto e con un termine perentorio fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, ad adempiere o ad eliminare i vizi contenuti nella risposta medesima. Se a tale ulteriore provvedimento non verrà dato seguito, lo stesso costituirà elemento per sottoporre il responsabile del servizio o dell'ufficio alle sanzioni ed alla responsabilità previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il Difensore Civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale. 5. Il Difensore Civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenere segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
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