1. Il Comune, al fine di rendere effettivo il diritto all'informazione e all'accesso agli atti dell'Ente locale e facilitare la partecipazione alla vita associata: a) Disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo e di diritti; b) Istituisce un ufficio per l'informazione e le relazioni con il pubblico con il compito di: 1) fornire all'utenza informazioni relative ai servizi, agli atti ed allo stato dei procedimenti; 2) essere il tramite fra il cittadino che intenda esercitare i propri diritti di partecipazione e di accesso e il titolare dell'ufficio responsabile del procedimento; 3) ricevere istanze, petizioni e dar seguito alle stesse, curando, ove richiesto, l'autenticazione delle firme necessarie; 4) formulare all'Amministrazione proposte inerenti il rapporto con l'utenza; c) organizza i servizi di biblioteche e di archivio storico, quali strumenti di acquisizione dell'informazione e della documentazione.2. Il regolamento inoltre assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione. |