1. Il referendum è indetto dal Sindaco. La data di svolgimento deve svolgersi entro sei mesi dalla data di ammissibilità della proposta, con l'eccezione prevista dal terzo comma successivo. 2. In caso di pluralità di referendum, il Sindaco è tenuto a fissare una unica data di svolgimento. 3. Nessuna tornata referendaria può essere indetta nell'anno di normale scadenza di mandato amministrativo del Consiglio. I referendum che avrebbero dovuto svolgersi in tale anno sono differiti all'anno successivo. 4. Il Sindaco, previo il parere favorevole della Commissioni Affari Istituzionali: a) Sospende il referendum consultivo già indetto, in caso di scioglimento del Consiglio comunale; b) Lo revoca, qualora il quesito referendario non sia proponibile per la sopravvenuta promulgazione di una legge che disciplini ex novo la materia, o il Consiglio comunale abbia deliberato, nel senso dei proponenti, sul quesito oggetto del referendum. |