1. L'istituto referendario è volto ad agevolare il rapporto tra i cittadini e gli organi elettivi. 2. Il referendum consultivo o abrogativo di deliberazioni di Consiglio o di Giunta, è indetto su richiesta di almeno 5.000 residenti maggiorenni. Il referendum consultivo, inoltre, è indetto anche su determinazione del Consiglio comunale adottata con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti assegnati. 3. Esercitano il diritto di voto i residenti nel territorio comunale che hanno raggiunto la maggiore età. 4. I referendum possono essere richiesti su tutte le materie sulle quali Consiglio comunale ha competenza deliberativa, fatta eccezione per: a) Bilanci, finanze, tributi e relative tariffe; b) Attività vincolata di esecuzione di norme statali, regionali, o statutarie; c) Atti di elezione, nomina, designazione, revoca; d) Disciplina del personale del Comune e delle sue Aziende ed Istituzioni; e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze. 5. Ciascun referendum deve avere per oggetto una sola questione. Il quesito referendario deve essere formulato con brevità e chiarezza ed in modo univoco. 6. Il referendum su una medesima questione non può essere ripetuto nell'arco della durata in carica del medesimo Consiglio comunale e, comunque, nell'arco di un triennio dallo svolgimento di una precedente consultazione. 7. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. |