1. Ai fini di cui all'art. 45, l'Amministrazione comunale valorizza la partecipazione attraverso: a) Incentivazioni di carattere tecnico-organizzativo o economico-finanziario, compatibili con la disponibilità dell'Ente e secondo le modalità fissate dal regolamento; b) Accesso agli atti; c) rilascio di copie; d) consultazioni con le associazioni interessate, da attuarsi attraverso le forme ritenute di volta in volta più idonee.2. Gli organi deliberanti competenti debbono tenere conto dei suggerimenti formulati dalle organizzazioni, dagli ordini e dai collegi professionali e dalle associazioni consultati e sono tenuti a esporre le ragioni che non ne consentono l'accoglimento. 3. L'Amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi ed attraverso il regolamento di cui all'art. 47 comma terzo, promuove le forme di partecipazione alla vita pubblica locale prescritte dall'art. 8 comma quinto del T.U. 18.8.2000, n. 267, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8.3.1994 e decreto lgv. 25.7.1998, n. 286. |