1. Sono organi delle Circoscrizioni: il Consiglio di Quartiere ed il Presidente di Quartiere; essi si identificano, ad ogni effetto, con i consigli circoscrizionali e con i presidenti dei consigli circoscrizionali previsti da norme statali o regionali. Gli organi delle Circoscrizioni durano in carica quanto il Consiglio Comunale. 2. La prima seduta del Consiglio di Quartiere è convocata dal Sindaco entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine dei 30 giorni successivi. 3. Nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio elegge tra i suoi componenti il Presidente di Quartiere. L'elezione avviene per appello nominale con voto palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessuno degli eleggibili raggiunge la maggioranza prescritta, il Consiglio di Quartiere procede, non prima di dieci giorni e non oltre venti, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella prima votazione. Nel caso in cui i due candidati ottengano la parità di voti, viene eletto il Consigliere più anziano di età. 4. Il Presidente di Quartiere cessa dalla carica per revoca, dimissioni, decadenza o morte. La revoca deve essere adottata con delibera motivata approvata con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Quartiere, che deve contestualmente nominare il nuovo Presidente. 5. Il Presidente di Quartiere: a) rappresenta il Consiglio di Quartiere nei rapporti con gli organi del Comune e con i terzi, secondo gli indirizzi del Consiglio di Quartiere; b) convoca e presiede il Consiglio di Quartiere, secondo le modalità previste dal regolamento; c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni; d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento. |