1. Competono al Sindaco, inoltre, ai sensi delle vigenti leggi, le seguenti attribuzioni come ufficiale di governo: a) provvedere all'adozione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica e svolgere funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria quando lo prescrivano norme legislative o regolamentari; b) sovrintendere, emanare direttive ed esercitare vigilanza sui servizi di competenza statale assegnati al Comune; c) adottare i provvedimenti contingibili ed urgenti ed assumere tutte le iniziative conseguenti ai sensi delle vigenti norme, per prevenire ed eliminare pericoli gravi che minacciano l'incolumità dei cittadini; d) emanare atti e provvedimenti in materia di circolazione stradale e di vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto; e) delegare le funzioni sindacali per i servizi statali, quando la legge non lo vieta, agli Assessori, ai dirigenti e ai Presidenti delle Circoscrizioni, limitatamente al territorio della Circoscrizione; f) nei casi di straordinaria necessità previsti dal comma 3, dell'art. 54 del T.U. 18.8.2000, n. 267, modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici. |