1. Gli Assessori cessano dalla carica per: a) dimissioni; b) rimozione; c) decadenza; d) revoca.2. Le dimissioni dalla carica di Assessore, vanno presentate per iscritto al Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Consiglio, e diventano irrevocabili dal momento della loro presentazione. 3. La rimozione dalla carica avviene nei casi e secondo le procedure previsti dall'articolo 142, del T.U.18.8.2000, n.267. 4. La decadenza dalla carica avviene nei casi previsti dagli articoli 52 e 53 del T.U. 18.8.2000, n. 267. 5. Il Sindaco può procedere alla revoca di uno o più Assessori ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, dandone motivata comunicazione al Consiglio. 6. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, può provvedere il Sindaco entro 20 giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse. |