1. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, dalle aziende e dalle istituzioni del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni, nonché di accedere agli atti e ai documenti utili all'espletamento del mandato e di avere per tramite del Comune le documentazioni relative alle società e/o aziende partecipate. A tale scopo hanno altresì diritto di accedere a proprietà e beni dell'Amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'Amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico. Inoltre i suddetti Consiglieri sono tenuti all'osservanza delle norme sulla riservatezza ed è fatto loro divieto di divulgare informazioni, notizie ed atti che abbiano tale caratteristica per legge. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio. Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno. L'esercizio del diritto è disciplinato dal regolamento per il funzionamento del Consiglio. 3. Il diritto d'iniziativa si esercita, in particolare, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, sottoscritta dal Consigliere. |