1. Dopo la convalida degli eletti il Consiglio comunale procede all'elezione, nel proprio seno, del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti di cui uno con funzioni di vicario, che collaborano con il Presidente nell'esercizio delle sue attribuzioni e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 2. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno tre quarti dei Consiglieri assegnati al Comune. 3. Nel caso in cui nella votazione non venga raggiunta la maggioranza qualificata prevista nel secondo comma, nella votazione successiva, da tenersi comunque in diversa seduta, risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati. 4. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni saranno svolte dai due Vice Presidenti, secondo le modalità stabile dal Regolamento. 5. La carica di Presidente e di Vicepresidente del Consiglio comunale è incompatibile con quella di capogruppo consiliare, salvo che appartenga ad un gruppo composto da un unico consigliere eletto. 6. Il Presidente in caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca viene surrogato nella prima seduta del Consiglio successiva all'evento. 7. Il Presidente ed il Vicepresidente possono essere revocati dal Consiglio comunale con deliberazione motivata, assunta con la maggioranza di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune. |