1. Il Consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti e degli organismi di partecipazione, degli organi e degli uffici dell'Ente e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi . 2. Copia dei regolamenti comunali esecutivi in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta regionale. 3. Nei regolamenti sono stabilite, nel rispetto dei principi e delle procedure di cui alla legge n. 689/81, le misure delle sanzioni amministrative per le contravvenzioni ai regolamenti stessi ed alle ordinanze. |