1. L'Ente si dota degli strumenti di controllo interno previsti dall'art. 147 T.U. 267/2000 e precisamente: a) controllo di regolarità amministrativa per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile; b) controllo di gestione per verificare l'efficacia, l'efficienza dell'attività amministrativa; c) controllo di valutazione delle prestazioni del personale, in particolare, di qualifica dirigenziale; d) controllo per la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani e dei programmi e di osservanza delle determinazioni dell'indirizzo politico.2. Sono individuate apposite strutture cui affidare gli strumenti del sistema di controllo di cui l'Amministrazione si dota. Questi uffici dovranno elaborare periodici rapporti di sintesi sull' andamento delle attività e dei servizi da trasmettere al Sindaco, alla Giunta, al Presidente del Consiglio, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale ed al Direttore Generale. 3. La composizione, il funzionamento, gli strumenti di tali uffici sono disciplinati da apposito regolamento. 4. Ogni responsabile di attività o servizio deve fornire, a scadenze predeterminate, una propria relazione sull'andamento della attività o servizio a cui è preposto. 5. Dovrà essere trasmesso al Consiglio un rapporto di gestione annuale, in occasione dell'approvazione del conto consuntivo, da cui dovrà risultare la sintesi valutativa in relazione all'andamento delle attività e servizi gestiti dal Comune. |