1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale il regolamento di attuazione degli istituti di partecipazione. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dello statuto, vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale i testi opportunamente adeguati dei seguenti regolamenti: a) regolamento di contabilità; b) regolamento per la disciplina dei contratti; c) regolamento per il funzionamento delle Circoscrizioni di decentramento. 3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, i testi dei seguenti regolamenti: a) regolamento per il funzionamento degli organi istituzionali elettivi; b) regolamento di organizzazione; c) regolamento generale per il personale; d) regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici; e) regolamento per la disciplina dei rapporti tra il Comune ed i Comitati per l'amministrazione separata dei beni soggetti agli usi civici. 4. Alla stesura dei predetti regolamenti può provvedere la Commissione prevista dall'articolo 61 dello statuto. |