1. Il Consiglio Circoscrizionale dura in carica quanto il Consiglio Comunale. 2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale, per qualsiasi motivo, comporta la nuova elezione dei Consigli Circoscrizionali contestualmente a quella del Consiglio Comunale. 3. In ogni caso i Consigli Circoscrizionali continuano ad esercitare le loro funzioni, secondo le norme regolamentari, fino al loro rinnovo. 4. Il Consiglio Circoscrizionale è sciolto, con deliberazione del Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, in caso di accertato mancato funzionamento dei suoi organi, nonché nel caso di dimissioni o cessazione dalla carica di metà dei propri membri. 5. Nel caso di accertata violazione o inosservanza degli obblighi imposti dalla legge o dai regolamenti, lo scioglimento è ordinato dal Sindaco il quale provvede a darne comunicazione al Prefetto. 6. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Circoscrizionale il Consiglio Comunale nomina in sua sostituzione una Commissione straordinaria. 7. Il regolamento disciplina le modalità della nomina e l'esercizio delle funzioni demandate alla Commissione straordinaria. |