Comuni Italiani Art. 87 - Deleghe del Sindaco agli Assessori quale Organo del Comune. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Art. 87 - Deleghe del Sindaco agli Assessori quale Organo del Comune
1. Il Sindaco può conferire specifiche deleghe agli Assessori nelle materie che la legge o lo statuto riservano alla sua competenza.

2. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'amministrazione del Comune. Agli Assessori sono delegate funzioni di indirizzo, di controllo e di comunicazione; può altresì essere delegata la firma di atti, specificamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie.

3. Le deleghe sono conferite per settori organici di materie.

4. Le deleghe sono comunicate al Consiglio Comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento.

5. In ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai singoli dirigenti, ogni Assessore ha la possibilità di segnalare al Nucleo di Valutazione la mancata realizzazione, in tutto o in parte, di un risultato atteso, impregiudicata restando la competenza del Nucleo sulla valutazione finale.

6. Il Sindaco nomina e presiede comitati interassessorili per la gestione congiunta di problemi che interessano la competenza di più Assessori.

7. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici, delegati a singoli Assessori, assumendoli direttamente.

 
Altri Articoli:
Art. 88 - Deleghe del Sindaco ai Presidenti delle Circoscrizioni quale Organo del Comune
Art. 86 - Competenze del Sindaco
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