1. Le funzioni pubbliche sono svolte direttamente dal Comune e tramite le circoscrizioni di decentramento comunale. 2. Per il loro svolgimento il Comune si avvale degli strumenti della programmazione, assicurando la consultazione e l'apporto delle forze politiche, sociali, sindacali, economiche e culturali. 3. I servizi pubblici locali sono preferibilmente gestiti: a) se di carattere economico ed imprenditoriale, oltre che a mezzo di aziende speciali, appalti, concessioni, anche a mezzo di societą di capitali siano o meno a prevalente capitale pubblico, ma comunque con una partecipazione del Comune non inferiore ad un quinto dell'intero capitale sociale; b) se di carattere sociale, a mezzo di istituzioni o di aziende speciali ovvero mediante appalti, concessioni e affidamenti privilegiando, ove consentito dalla legge, le societą cooperative senza fini di lucro e le organizzazioni non lucrative di utilitą sociale. 4. Nell'esercizio delle proprie competenze il Comune favorisce e promuove, anche partecipando a forme associative e a modelli organizzativi di tipo privatistico previste dalla legge statale o regionale, la collaborazione con soggetti pubblici o privati. 5. Nello svolgimento delle proprie attivitą istituzionali, il Comune individua gli assetti produttivi e di erogazione dei servizi pił convenienti e pił efficaci per la comunitą cittadina, utilizzando in maniera ottimale le risorse. |