Comuni Italiani Art. 56 - Obbligo di Astensione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione II - Funzionamento del Consiglio Comunale
Art. 56 - Obbligo di Astensione
1. Gli amministratori comunali, così come individuati dalla legge, che abbiano titolo a partecipare alle discussioni e/o votazioni durante le sedute di Consiglio, devono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle deliberazioni, allontanandosi dalla sala delle sedute, nei casi di incompatibilità con l'oggetto in trattazione previsti dalla legge. Detto comma trova applicazione anche nei confronti del Segretario Generale e del Vicesegretario Generale. Questi ultimi vengono sostituiti nella loro funzione di verbalizzazione da un consigliere scelto dal Presidente.

2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente è previsto anche nel corso dei lavori delle Commissioni Consiliari.

 
Altri Articoli:
Art. 57 - Elezione di Persone
Art. 55 - Validità delle Deliberazioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Trieste
Provincia di Trieste
Regione Friuli-Venezia Giulia
Lista Siti su Trieste

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Trieste: Comune di Sgonico Lista