1. Le votazioni sono palesi salvo quanto stabilito al 3° comma. 2. Le votazioni palesi avvengono per alzata di mano, salvi casi in cui lo statuto o il regolamento del Consiglio Comunale prevedano la votazione per appello nominale. 3. Con l'eccezione dei casi disciplinati dalla legge, le votazioni su questioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto. 4. Ogni votazione può avvenire mediante dispositivo elettronico idoneo ad assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti dallo statuto. |