Comuni Italiani Art. 38 - Commissioni Consiliari. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione I - Organi Interni del Consiglio Comunale
Art. 38 - Commissioni Consiliari
1. Il regolamento determina il numero e le competenze delle Commissioni Consiliari, costituite in modo conforme a gruppi omogenei di attivitą secondo la struttura organizzativa del Comune.

2. Le Commissioni sono composte da consiglieri comunali, e costituite con atto del Presidente del Consiglio Comunale su designazione dei Capigruppo Consiliari, in modo da assicurare comunque la rappresentanza di ciascun gruppo. Alle riunioni delle Commissioni Consiliari partecipano, senza diritto di voto, il Sindaco, l'Assessore o gli Assessori interessati alle materie poste all'ordine del giorno.

3. Ciascuna Commissione provvede all'elezione nel suo seno del proprio Presidente.

4. Il regolamento stabilisce i criteri in base ai quali assicurare il rispetto della proporzionalitą dei gruppi consiliari in seno ad ogni Commissione.

5. Il Presidente del Consiglio Comunale partecipa a tutte le Commissioni senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari viene fornito il supporto tecnico per consentire l'esercizio delle funzioni loro spettanti.

 
Altri Articoli:
Art. 39 - Commissione Trasparenza
Art. 37 - Conferenza dei Capigruppo
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