Comuni Italiani Art. 36 - Gruppi Consiliari. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo III - Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Sezione I - Organi Interni del Consiglio Comunale
Art. 36 - Gruppi Consiliari
1. Tutti i consiglieri appartengono al gruppo consiliare corrispondente alla lista nella quali sono stati eletti. I candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri comunicano alla Segreteria Generale il gruppo cui intendono aderire.

2. Il numero minimo di consiglieri necessario per poter costruire successivamente un gruppo è stabilito dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, con modalità stabilite dal regolamento, e per l'esplicazione delle funzioni loro affidate, le necessarie strutture, il personale, gli strumenti e le risorse finanziarie commisurate alla consistenza numerica dei singoli gruppi e stabilite annualmente dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio preventivo.

4. Ciascun gruppo consiliare nomina il proprio Presidente.

 
Altri Articoli:
Art. 37 - Conferenza dei Capigruppo
Art. 35 - Uffici del Consiglio
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