Comuni Italiani Art. 19 - Requisiti per l'Elezione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo III - Difensore Civico
Art. 19 - Requisiti per l'Elezione
1. Il Difensore Civico è eletto tra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti dalla legge per la carica di consigliere comunale che diano garanzia di comprovata competenza giuridico-amministrativa, di imparzialità e indipendenza di giudizio.

2. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con la partecipazione ad attività politica organizzata.

3. Non può essere eletto Difensore Civico chi è stato candidato nelle elezioni di qualsiasi tipo immediatamente precedenti alla nomina.

4. Per la rimozione delle cause di incompatibilità originaria o sopravvenuta, e delle cause di ineleggibilità sopravvenute all'elezione, si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Elezione e Durata in Carica
Art. 18 - Istituzione e Funzione
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