1. Il controllo di gestione è volto a garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, il buon andamento, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa; il servizio, cui devono essere assicurate adeguate strutture e mezzi, fornisce, tramite il Direttore Generale, al Sindaco, al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale, al Segretario Generale e ai dirigenti strumenti ed indicazioni utili alla definizione degli obiettivi e l'attuazione di coerenti indirizzi e scelte gestionali per il miglioramento continuo dell'efficienza e dell'efficacia delle attività poste in essere dal Comune. 2. Il Sindaco nomina il responsabile del controllo economico di gestione tra i dirigenti ovvero conferisce il relativo incarico secondo le modalità di cui agli articoli 131 e 132 provvedendo altresì all'assegnazione del personale di supporto e delle risorse idonee allo svolgimento di detta attività. 3. I dirigenti ed il personale collaborano con il responsabile del controllo economico di gestione fornendo tutte le informazioni, dati e documenti in possesso necessari all'assolvimento dei compiti istituzionali. 4. Mediante il controllo economico di gestione: a) vengono raccolti ed elaborati i dati ed ogni informazione sull'andamento economico del Comune imputabili alle singole unità operative, ai singoli programmi e progetti d'intervento o riferibili ai servizi erogati; b) vengono proposti i criteri e le modalità di attuazione dei budgets relativi a ciascuna area e servizio e della contabilità analitica secondo i principi stabiliti dal regolamento di contabilità; c) vengono individuati i soggetti che, sulla base del Piano Esecutivo di Gestione e dei singoli obiettivi che si intendono raggiungere o della competenza, sono responsabili degli impieghi e dell'acquisizione delle risorse; d) vengono svolte rilevazioni, accertamenti e verifiche di carattere economico entro precisi riferimenti temporali anche infrannuali relativamente ai vari centri di responsabilità, alle risorse conseguite ed agli interventi effettuati; e) vengono valutati i risultati effettivi di ciascuna gestione con quelli attesi, rilevati gli scostamenti, individuate le cause e le eventuali responsabilità nonché gli interventi correttivi; f) vengono espressi pareri in ordine all'attività dei dirigenti secondo quanto previsto dall'articolo 134. |