1. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'ente. 2. Oltre ad esercitare le attribuzioni disciplinate dalla legge o dal regolamento di organizzazione, il Segretario Generale assiste gli organi di governo del Comune nell'azione amministrativa e partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e curandone la verbalizzazione secondo quanto stabilito dallo statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale. 3. Egli, inoltre, sovrintende all'esecuzione dei provvedimenti degli organi dell'ente, incaricando uno o più funzionari della Segreteria Generale per l'attestazione dell'esecutività delle deliberazioni, dell'avvenuta pubblicazione all'Albo Comunale e della trasmissione delle deliberazioni stesse all'Organo di Controllo, ovvero, nei casi previsti, ai capigruppo consiliari e al Prefetto. 4. Il Segretario Generale esercita, ancora, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco. 5. In aggiunta ai contratti di cui all'art. 17, comma 68, lett. b), della L. 15.5.1997 n. 127, roga, se richiesto, anche i contratti delle società partecipate dal Comune. 6. Il Segretario Generale può farsi coadiuvare da uno o più Vicesegretari. |