Comuni Italiani Art. 116 - Consiglio di Amministrazione. Statuto Comunale di Trieste (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini triestini

Statuto Comune di Trieste

Titolo V - Erogazione dei Servizi
Sezione II - Aziende
Art. 116 - Consiglio di Amministrazione
1. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, nè inferiore a tre, nè superiore a sette, compreso il Presidente.

3. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti periodicamente dal Consiglio Comunale, tra persone che hanno i requisiti per l'elezione a consigliere comunale ed eventuali altri previsti dalla legge.

4. Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'azienda, nonché i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o connesse ai servizi d'Azienda.

 
Altri Articoli:
Art. 117 - Nomina e Durata del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
Art. 115 - Costituzione di Aziende
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