1. Il Presidente della Circoscrizione è eletto dal Consiglio nel proprio seno a scrutinio palese. 2. L'elezione avviene nella seduta di insediamento subito dopo la convalida degli eletti o nella seduta successiva all'avvenuta cessazione dalla carica per qualsiasi causa, secondo le modalità stabilite dal regolamento. In ogni caso l'elezione deve avvenire entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza. In caso di inosservanza di detto termine il Sindaco, con proprio provvedimento procede ai sensi dell'articolo 93, 5° comma, allo scioglimento del Consiglio Circoscrizionale dandone immediata comunicazione al Prefetto. 3. Ciascun candidato alla carica di Presidente presenta un proprio documento programmatico sottoscritto da almeno un quarto dei consiglieri assegnati, da depositarsi nella Segreteria della Circoscrizione almeno tre giorni liberi prima della seduta, contenente gli indirizzi politici generali. 4. L'elezione del Presidente avviene a scrutinio palese ed a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Circoscrizione. 5. Se dopo la prima votazione nessun candidato riporta la maggioranza prescritta dal comma precedente, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, quello con la cifra individuale più alta e, se con pari cifra, il più anziano di età. 6. Il regolamento disciplina, altresì, le procedure per la revoca, le dimissioni del Presidente e per la presentazione ed approvazione della mozione di sfiducia costruttiva. 7. Colui che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente di Circoscrizione, non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica. |