1. A garanzia dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'amministrazione il Consiglio comunale può, previa adozione di apposito regolamento, istituire l'ufficio del difensore civico. 2. Compito del difensore civico è quello di curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di Enti pubblici e privati e di organizzazioni ed associazioni regolarmente costituite, il corretto svolgimento delle loro pratiche presso l'amministrazione comunale, Enti ed aziende eventualmente dipendenti. 3. Il Difensore civico, qualora nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di abusi, disfunzioni, carenze organizzative o di ritardi nei confronti dei cittadini, ne dà comunicazione scritta al Sindaco. 4. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, degli Enti e delle Aziende dipendenti, copia degli atti e documenti ed ogni altra notizia connessa alla questione trattata. 5. Il funzionario che impedisca o, comunque, ritardi l'esercizio delle funzioni del difensore civico incorre nell'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti, salvo ogni altra e diversa responsabilità. 6. Il Difensore civico è funzionario onorario e nell'espletamento delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale, a tutti gli effetti di legge. 7. Il Difensore civico esercita, altresì, a richiesta di almeno un quarto dei consiglieri comunali, il controllo sugli atti deliberativi del consiglio e della giunta, limitatamente alle illegittimità denunciate. |