1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato. 2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo va deliberato entro il 31 dicembre di ciascun anno, ovvero entro le scadenze previste dal legislatore regionale. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati i principi di unità, annualità, veridicità, universalità, integrità, pareggio finanziario e pubblicità. 3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, nonchè dal bilancio pluriennale elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale. 4. Il bilancio ed i suoi allegati debbono, altresì, conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione. In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne la lettura dettagliata ed intelligibile per programmi, servizi ed interventi. 5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi e degli uffici che comportano impegni di spesa o diminuzioni di entrata sono trasmessi al Responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile. |