1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove, sentita la Giunta comunale e, previo confronto con le organizzazioni sindacali, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivitą e per determinare tempi, modalitą, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso. 2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilitą di definire l'accordo di programma. 3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale ha espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, informando preventivamente la Giunta comunale. 4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza. 5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta , ed assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all'interesse, diretto od indiretto, della sua comunitą alle opere, interventi e programmi da realizzare. 6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge. |