Comuni Italiani Art. 53 - Potere di Ordinanza del Sindaco. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo III - Il Sindaco
Art. 53 - Potere di Ordinanza del Sindaco
1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma dell'art. 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi.

 
Altri Articoli:
Art. 54 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo
Art. 52 - Vicesindaco
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