1. Il Sindaco, organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. 2. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione. 3. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive. 4. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica. 5. Salvo quanto disposto dalle vigenti norme statali e regionali relativamente alle cause di ineleggibilità e incompatibilità la carica di Sindaco e di Assessore comunale è incompatibile con quella di Presidente e Assessore di Provincia nonché con quella di Presidente del Consiglio Provinciale. 6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autoorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio. |