Comuni Italiani Art. 44 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo III - Organi Elettivi del Comune
Capo II - Giunta Comunale
Art. 44 - Competenze della Giunta
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, del Segretario comunale o dei responsabili dei servizi e degli uffici; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivitā e svolge attivitā propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3. Alla Giunta vengono in particolare attribuiti i seguenti compiti:
a) assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
b) formula le previsioni di bilancio, i programmi e gli indirizzi generali da sottoporre al Consiglio, approva lo schema di bilancio preventivo e la relazione finale del rendiconto della gestione;
c) predispone e propone al Consiglio i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
d) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee- obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
e) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
f) predispone disegni e proposte di provvedimenti, da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
g) delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate; delibera inoltre i prelievi dal fondo di riserva;
h) adotta i regolamenti sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, secondo le norme ed i principi stabiliti in materia di organizzazione e di personale e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) definisce le aliquote e le tariffe di cui alla lett. h) dell'art. 21 del presente Statuto;
l) esercita le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia;
m) predispone la relazione sulla propria attivitā da presentare annualmente al Consiglio.

 
Altri Articoli:
Art. 45 - Deliberazioni d'Urgenza della Giunta
Art. 43 - Funzionamento della Giunta Comunale
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