Comuni Italiani Art. 4 - Finalitą. Statuto Comunale di San Dorligo della Valle-Dolina (Provincia di Trieste - Friuli-Venezia Giulia). La carta fondamentale dei cittadini dolinciani

Statuto Comune di San Dorligo della Valle-Dolina

Titolo I - Principi Generali
Art. 4 - Finalitą
1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente tutti gli interessi nel rispetto delle caratteristiche etniche, sociali, culturali ed ambientali.

2. Il Comune di S.Dorligo della Valle - Ob??ina Dolina promuove la conservazione e lo sviluppo del patrimonio storico, culturale e linguistico dei cittadini autoctoni di lingua slovena.

3. Promuove l'equilibrato sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della popolazione comunale, agevola la partecipazione dei cittadini singoli o associati, la ricerca e il libero confronto sulle scelte politiche, amministrative e di interesse comune.

4. Il Comune promuove, con particolare riguardo alle persone non autosufficienti, disabili, in stato di disadattamento o comunque, a rischio di emarginazione, la realizzazione di un idoneo sistema di strutture con finalitą sociali per favorire il recupero e il pieno inserimento nella comunitą locale.

5. Il Comune opera per creare, nell'ambito delle proprie competenze, condizioni di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunitą, a partire dalla piena occupazione di tutti i suoi cittadini. Promuove e sostiene azioni per realizzare la piena paritą ed uguaglianza tra uomini e donne a tutti i livelli, nella vita politica, sociale, culturale ed economica.

6. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunitą ispirandosi ai valori e ai contenuti della Costituzione italiana, dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, dei Trattati dell'Unione Europea ed ai principi delle Convenzioni e degli Accordi internazionali, sottoscritti dalla Repubblica Italiana.

7. Il Comune, per quanto di sua competenza, valorizza e sostiene il carattere di autonomia e di autogoverno dell'Amministrazione e promuove le pratiche di democrazia partecipativa e di coinvolgimento diretto e attivo dei cittadini nella direzione di una forma autentica e reale di partecipazione alle decisioni dell'amministrazione e al bilancio comunale.

8. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze culturali, sociali, economiche e sindacali al governo del territorio.

9. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) mantenimento e rafforzamento della pace come diritto fondamentale delle persone e dei popoli;
b) l'affermazione ed il consolidamento della convivenza tra cittadini appartenenti alle comunitą italiana e slovena presenti nel Comune, la reciproca conoscenza e il superamento delle barriere interetniche;
c) il superamento degli squilibri culturali, economici e sociali;
d) la realizzazione di un sistema globale di sicurezza sociale e di tutela attiva dei cittadini, in particolare di coloro che versano in condizioni di disagio fisico, psichico ed economico;
e) la promozione ed il sostegno alle attivitą economiche tradizionalmente presenti nel territorio comunale, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
f) la promozione ed il sostegno di nuove attivitą economiche che, nel rispetto dell'ambiente e della salute dei cittadini, si inquadrino in un'ottica di sviluppo equilibrato e progressivo;
g) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettivitą una migliore qualitą della vita.

10. Il Comune, in conformitą ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti innati delle persone umane, sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuovo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale delle persone e delle nazioni.

11. Il Comune assume iniziative dirette e favorisce quelle istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato, impegnati a far crescere una coscienza di pace, cooperazione e il rispetto dei diritti umani.

12. Il Comune riconosce il particolare impegno della popolazione che attraverso la conoscenza della cultura e dell'identitą di entrambe le comunitą si adopera attivamente per la loro crescita sulla base della civile convivenza.

 
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Art. 3 - Territorio
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